L’articolo 7 della nuova Legge di Stabilità 2015 modifica il Bonus Ricerca del decreto Destinazione Italia (articolo 3, dl 145/2013) e ridisegna formalmente un nuovo credito d’imposta a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo dei soggetti d’impresa.

Le novità introdotte sono molte: estensione a tutte le aziende, non più solo PMI; tetto massimo più alto; spesa minima per investimenti più bassa; allungamento fino al 2019 del periodo di agevolazione; rimodulazione dell’importo erogato e soppressione delle agevolazioni per assunzioni altamente qualificate. In attesa dell’uscita dei decreti attuativi che renderanno il credito d’imposta a tutti gli effetti attivo, vediamo nel dettaglio cosa cambia.

I beneficiari

Possono usufruire dell’intervento i titolari di redditi d’impresa indipendentemente dal fatturato realizzato, dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato. Rispetto al precedente credito d’imposta, la nuova Legge di Stabilità si rivolge a tutte le imprese e non più alle sole PMI con fatturato inferiore a 500 milioni di euro.

Gli incentivi

L’incentivo è riconosciuto nella misura del 25% rispetto alla media degli investimenti 2012-2014 per:

  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2mila euro al netto di IVA
  • competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne

Tuttavia, per alcune spese l’incentivo è del 50%:

  • per il personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico come da classificazione Unesco Isced (International Standard Classification of Education)
  • per contratti di ricerca (e costi relativi) stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

Le spese rendicontate dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale (Dgls 39/2010). La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio.

L’investimento minimo è stato abbassato a 30 mila euro in ciascun periodo, mentre raddoppia il tetto massimo: 5 milioni l’anno per beneficiario, rispetto al precedente 2,5 milioni.

Le attività premiabili

Le attività premiabili con il bonus sono:

  • lavori sperimentali o teorici svolti con principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette
  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto seguente
  • realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida
  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

La durata

L’agevolazione passa da tre a cinque anni (2015-2019). In pratica, diminuisce la somma erogata annualmente ma si allunga il periodo in cui viene riconosciuta.

Si ricorda che il credito d’imposta riconosciuto non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione.